Organi di revisione amministrativa e contabile

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

PARERE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2015

PARERE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2016

 

 

 

 

Contenuto inserito il 07-04-2017 aggiornato al 23-05-2018

PARERE REVISORE AL RENDICONTO ANNO 2018

Contenuto inserito il 21-06-2019 aggiornato al 21-06-2019

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Contenuto creato il 17-04-2019 aggiornato al 17-04-2019
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